COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 64 del 01 febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO BORGO FIVE SOCCER – GARA SPORTING PARETE / BORGO FIVE SOCCER DEL 25.11.2006 – CALCIO A CINQUE SERIE D

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 64 del 01 febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO BORGO FIVE SOCCER – GARA SPORTING PARETE / BORGO FIVE SOCCER DEL 25.11.2006 – CALCIO A CINQUE SERIE D La C.D., visti gli atti ufficiali, sentito il rappresentante della società Borgo Five Soccer, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Invero, a seguito di uno scoppio di un petardo nei pressi della panchina ospite, l’arbitro sospendeva la gara per alcuni minuti per lo stordimento del dirigente Margarita Antonio della società Borgo Five Soccer, che veniva curato dai medici del pronto soccorso (118), prontamente intervenuti sul posto, unitamente ai Carabinieri. L’arbitro, quindi, decideva di continuare la gara, constatato che vi erano le condizioni ambientali e personali di tutti i partecipanti all’incontro (anche perché, tranne l’ episodio innanzi indicato, i sostenitori delle due squadre avevano avuto un comportamento corretto e sereno). Egli si avvicinava ai capitani delle due squadre, invitandoli a riprendere la gara, ma il calciatore Cirillo Luigi, della società Borgo Five Soccer, si rifiutava in quanto egli ed i suoi compagni di squadra non se la sentivano di continuare la gara. Nell’ordinamento calcistico gi atti ufficiali di gara sono, in relazione a quanto avvenuto in campo e caduto sotto la diretta percezione dell’arbitro, fonte di prova privilegiata, che non può essere inficiata. Si deve, quindi, ritenere incontestabile la decisione dell’arbitro di continuare la gara, con la consequenziale conferma delle sanzioni a carico della società Borgo Five Soccer, in ordine alla sua unilaterale determinazione di non partecipare alla prosecuzione della gara, disposta dall’arbitro medesimo. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo, disponendo l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società Borgo Five Soccer.
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