COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 64 del 01 febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO E.ZUPO TEANO – GARA E.ZUPO TEANO / VITULAZIO 1983 DEL 19.11.2006 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 64 del 01 febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO E.ZUPO TEANO – GARA E.ZUPO TEANO / VITULAZIO 1983 DEL 19.11.2006 – PROMOZIONE La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Dalla documentazione dell’Ufficio Tesseramenti del C.R. Campania, infatti, è risultato che il calciatore Oratino Vincenzo, nato il 25.09.1983, in data 19.09.2006 è stato trasferito a titolo definitivo e non temporaneo alla società A.S.D. Albanova e successivamente, in data 14.11.2006 (ovvero, nel secondo periodo dei trasferimenti), alla società S.S. Vitulazio. Il predetto calciatore Oratino Vincenzo aveva, quindi, titolo a partecipare alla gara in oggetto, in quanto regolarmente tesserato, in data antecedente il giorno di disputa della gara, a favore della società che l’ha utilizzato. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società E. Zupo Teano; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, a carico della società reclamante.
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