COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 64 del 01 febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO NEMEA SAPRI VIBOVILLA RECLAMO AGROPOLI CITTÀ DI MARE GARA NEMEA SAPRI VIB. / AGROPOLI CITTÀ DI MARE DEL 25.11.2006 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 64 del 01 febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO NEMEA SAPRI VIBOVILLA RECLAMO AGROPOLI CITTÀ DI MARE GARA NEMEA SAPRI VIB. / AGROPOLI CITTÀ DI MARE DEL 25.11.2006 – 1^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letti i due distinti reclami, in ordine alla gara indicata in epigrafe, rileva che la vicenda è stata già oggetto di due decisioni del Giudice Sportivo: la prima, pubblicata sul C.U. n. 46 del 30.11.2006, alla pag. 911, con la quale è stata inflitta, a carico di entrambe le società, la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; la seconda, pubblicata sul C.U. n. 62 del 25.01.2007, alla pag. 1517, con la quale è stato rigettato il reclamo della società Nemea Sapri Vibovilla, presentato in prima istanza, in relazione alla gara medesima. Considerata l’evidente connessione dei due articolati e motivati reclami, questa C.D. ne dispone, in via preliminare, la riunione. La vicenda verte sulla decisione dell’arbitro di sospendere, in via definitiva, la gara in esame, in considerazione ed in conseguenza di una presunta rissa generale, che avrebbe coinvolto i calciatori delle due società. Orbene, la documentazione prodotta dalla società Nemea Sapri Vibovilla appare idonea a dimostrare che sussistevano gli estremi giuridico-sportivi per la prosecuzione della gara medesima. Non può trovare accoglimento, viceversa, la richiesta dell’altra reclamante, Agropoli Città di Mare, finalizzata al conseguimento della decisione di gara persa a carico della società antagonista. Tanto premesso, appare congruo e rispondente ai fatti, come verificatisi nella circostanza, disporre, a riforma dell’impugnata delibera del Giudice Sportivo, la rifissazione della gara in esame. Quanto alle sanzioni disciplinari impugnate, appare conforme al principio della giusta commisurazione della pena la loro riduzione, come segue: ad euro 100,00 l’ammenda a carico di ognuna delle due società in gara; di un mese la squalifica a carico dell’allenatore, Cava Francesco. P.Q.M. DELIBERA a riforma delle impugnata decisione del Giudice Sportivo, di accogliere il reclamo della società Nemea Sapri Vibovilla, ordinando la rifissazione, demandata al C.R. Campania, della gara Nemea Sapri Vibovilla / Agropoli Città di Mare del 25.11.2006; in parziale accoglimento del reclamo di entrambe le società, di ridurre ad euro 100,00 l’ammenda a carico di ciascuna di esse; di ridurre di un mese la sanzione disciplinare a carico dell’allenatore, sig. Cava Francesco; nulla dispone in ordine alle tasse reclamo delle due società, non versate.
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