COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 64 del 01 febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S.MARIA LA CARITA’ – GARA LEOPARDI / S.MARIA LA CARITA’ DEL 29.10.2006 – 2^ C.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 64 del 01 febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S.MARIA LA CARITA’ – GARA LEOPARDI / S.MARIA LA CARITA’ DEL 29.10.2006 – 2^ C. La C.D., letto il reclamo ritualmente proposto dalla società S. Maria la Carità per la gara in epigrafe, avente per oggetto la posizione irregolare del calciatore Boccala Emanuele (nato l’8.10.11982) e dell’assistente di parte Vannuccini Ciro, visti gli atti ufficiali, rileva che il reclamo è fondato. Invero, mentre il sig. Vannuccini Ciro, assistente di parte, risulta regolarmente censito nei quadri della società Leopardi Calcio, come da comunicazione dell’Ufficio Segreteria del C.R. Campania, il calciatore Boccala Emanuele, come dal C.U. n. 102 del 25 maggio 2006, pag. 2613, nella gara del 21.5.2006, ultima di Campionato della precedente stagione sportiva, veniva sanzionato, dal Giudice Sportivo, con la squalifica di una giornata di gara per cumulo di ammonizioni. Poiché il suddetto ha partecipato, non avendone titolo (in quanto ancora gravato dalla sanzione), art 17, comma 6, C.G.S., nella stagione sportiva corrente, alla prima giornata, alla seconda giornata ed alla gara oggetto del reclamo (valevole per la terza giornata), la società Leopardi Calcio deve essere sottoposta alle sanzioni previste dall’art. 12, comma 5, lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo della società Santa Maria la Carità, di infliggere a carico della società Leopardi Calcio, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 5, lettera a), C.G.S., la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, nonché l’ammenda di euro 100,00; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata sul conto della reclamante.
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