COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 66 del 08 febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO META – GARA META / PIANO PIZZERIA DEL 14.01.2007 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 66 del 08 febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO META – GARA META / PIANO PIZZERIA DEL 14.01.2007 – 2^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Infatti, dal referto arbitrale, fonte privilegiata di prova, emerge con estrema chiarezza la grave condotta ascritta al calciatore Vecchione Ugo. Pertanto, questa C.D. ritiene equa e proporzionata la sanzione inflitta al medesimo calciatore in prime cure. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo, confermando la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo nei confronti del sig. Vecchione Ugo; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società Meta.
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