COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 66 del 08 febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL EBOLITANA – GARA FUTURA POLLA / REAL EBOLITANA DEL 21.01.2007 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 66 del 08 febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL EBOLITANA – GARA FUTURA POLLA / REAL EBOLITANA DEL 21.01.2007 – PROMOZIONE La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. La reclamante si duole che le condotte assunte dal sig. Taglianetti Ramon (allenatore) e dal sig. Alfieri Cosimo (calciatore) non siano meritevoli delle sanzioni comminate dal Giudice Sportivo. Viceversa, dal rapporto del Commissario di Campo emerge in modo chiaro la responsabilità del Taglianetti in relazione alla frase ingiuriosa proferita nei confronti del direttore di gara. Per quanto riguarda il comportamento assunto dal calciatore Alfieri Cosimo, è da evidenziare la sua estrema scorrettezza, a nulla rilevando la sua giovane età e l’euforia per la realizzazione di una rete. Pertanto, questa C.D. ritiene eque e proporzionate le sanzioni inflitte in prime cure ai predetti tesserati. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo, confermando la decisione del Giudice Sportivo; per l’effetto dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società Real Ebolitana.
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