COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 68 del 15 febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO AGROPOLI CITTA DI MARE – GARA AZZURRA / AGROPOLI CITTA DI MARE DEL 12.11.2006 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 68 del 15 febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO AGROPOLI CITTA DI MARE – GARA AZZURRA / AGROPOLI CITTA DI MARE DEL 12.11.2006 – 1^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, sentito il rappresentante della società, letto il reclamo, rileva che esso va parzialmente accolto. Invero, pur essendo il calciatore Visco Antonello meritevole di sanzione per la condotta di particolare gravità tenuta nei confronti dell’arbitro, non può non rilevarsi che la pena debba, comunque, essere commisurata all’effettiva entità dei fatti. Questa C.D., al fine di un’equa corrispondenza, ritiene di ridurre la sanzione a tutto il 10.04.2007. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo, di ridurre al 10.04.2007 la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo a carico del calciatore Visco Antonello; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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