COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 68 del 15 febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CALCIO CASAMARCIANO – GARA CALCIO CASAMARCIANO / REAL NOLA DEL 6.1.2007 – 3^ CAT. – C.P. NAPOLI

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 68 del 15 febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CALCIO CASAMARCIANO – GARA CALCIO CASAMARCIANO / REAL NOLA DEL 6.1.2007 – 3^ CAT. – C.P. NAPOLI La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Invero, la reclamante ha dedotto argomentazioni di fatto contrarie a quanto rilevato nel referto arbitrale. Come già precisato nel provvedimento del Giudice Sportivo e giusta il disposto dell’art. 31 del Codice di Giustizia Sportiva, il referto arbitrale è fonte privilegiata di prova ed oltretutto questa Commissione, pur potendo fare pieno affidamento sulla detta documentazione, ha avuto cura di disporre ulteriori accertamenti, interpellando in via diretta l’arbitro e ricevendo dal medesimo piena conferma della responsabilità delle minacce ed ingiurie da parte del calciatore indicato nel referto dal direttore di gara medesimo, ovvero Campanelli Donato. Al riguardo, invero, l’arbitro, all’atto dell’audizione presso questa C.D., ha categoricamente escluso che il calciatore responsabile dei fatti, di cui al rapporto di gara, possa essere stato il sig. Coppola Clemente, del quale la società reclamante ha allegato all’atto di impugnazione fotocopia del documento d’identità, al fine della reidentificazione da parte del direttore di gara, nonché una dichiarazione di colpevolezza, in relazione ai fatti in esame. Inoltre, il direttore di gara, sempre all’atto dell’audizione, ha riepilogato la sequenza dei fatti (ammonizione del calciatore; rilevazione immediata del numero di maglia; successivo atto del calciatore di togliersi la maglia, per sottrarsi all’identificazione), che determinano la sua certezza nell’identificazione del calciatore colpevole dei fatti ascritti nel referto. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo, confermando la decisione del Giudice Sportivo; per l’effetto, dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it