COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 68 del 15 febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL SALETTE – GARA BOYS PIANURESE / REAL SALETTE DEL 14.1.2007 – 3^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 68 del 15 febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL SALETTE – GARA BOYS PIANURESE / REAL SALETTE DEL 14.1.2007 – 3^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Invero, la reclamante nel ricorso deduce argomentazioni di fatto contrarie a quanto rilevato nel referto arbitrale. Esse, tuttavia, non sono idonee a sovvertire il giudizio del Giudice Sportivo, essendo prive di qualsiasi sostegno probatorio ed in netto contrasto con gli atti ufficiali di gara, fonte privilegiata di prova. Questa Commissione ritiene, peraltro, che le sanzioni inflitte al calciatore Izzo Angelo ed alla società reclamante siano congrue ed adeguate alla gravità dei fatti. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo, confermando le decisioni del Giudice Sportivo; per l’effetto, dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società reclamante.
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