COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 71 del 22 febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CILENTO KAMARATON – GARA CICERALE / CILENTO KAMARATON DEL 17.12.2006 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 71 del 22 febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CILENTO KAMARATON – GARA CICERALE / CILENTO KAMARATON DEL 17.12.2006 – 1^ CAT. La C.D., letto il reclamo proposto dalla società Cilento Kamaraton, esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, acquisita l’attestazione dell’Ufficio Tesseramento, rileva che il reclamo medesimo è infondato. Invero, il calciatore Faggiano Riccardo, nato l’11.04.1985, risulta tesserato per la società Cicerale dall’11.11.2006, ovvero da data antecedente il giorno di disputa della gara. Non è esatto, dunque, l’assunto della società reclamante, in ordine alla posizione di tesseramento, supposta non regolare, del calciatore in parola. Egli si è tesserato, a favore della società Cicerale, a seguito di trasferimento a titolo definitivo, nel secondo periodo, da altra società. Era stato precedentemente annullato, nel primo periodo, il suo trasferimento, a titolo definitivo, al quale fa riferimento la società reclamante: esso, invero, non poteva essere formalizzato, in quanto il calciatore, nello stesso periodo, si era tesserato con la società cedente. Al riguardo, l’art. 100, comma 2, N.O.I.F., prescrive che, per il calciatore acquisito a titolo definitivo, nello stesso periodo il suo trasferimento è consentito esclusivamente a titolo provvisorio. Quanto al calciatore Corsano Cosimo, nato il 16.11.1978, risulta tesserato per la società Cicerale dal 20.09.2006, ovvero da data antecedente il giorno di disputa della gara, a seguito di precedente svincolo, in data 15.07,2006, dalla società Real Bellizzi. Di conseguenza, i due calciatori hanno partecipato alla gara, di cui al reclamo, in posizione regolare. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società Cilento Kamaraton.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it