COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 71 del 22 febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO NAPOLI CENTRALE – GARA NAPOLI CENTRALE / CASALNUOVO DEL 23.12.2006 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 71 del 22 febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO NAPOLI CENTRALE – GARA NAPOLI CENTRALE / CASALNUOVO DEL 23.12.2006 – 1^ CAT. La C.D., letto il reclamo proposto dalla società Napoli Centrale, esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, acquisita l’attestazione dell’Ufficio Tesseramento, rileva che il reclamo è infondato. Invero, i calciatori di seguito elencati risultano tutti regolarmente tesserati per la società Casalnuovo in data antecedente il giorno di disputa della gara in epigrafe: per l’esattezza, Evangelista Salvatore, nato il 6.07.1983, dal 22.12.2006; Finizio Giuseppe, nato il 27.08.1985, dal 22.12.2006 (ovvero, dal giorno precedente quello di disputa della gara in esame); Romano Andrea, nato il 10.02.1983, dal 13.10.2005. Per quanto riguarda, invece, la posizione dell’assistente di parte, nel referto arbitrale, fonte privilegiata di prova, risulta indicato il sig. Pirro Lorenzo, regolarmente censito per la società Casalnuovo dal 6.09.2006, ovvero da data antecedente il giorno di disputa della gara in epigrafe. Questo dato smentisce l’assunto della reclamante, che sostiene che la gara sia stata disputata in modo irregolare, ovvero senza l’assistente di parte dell’arbitro. Deve, peraltro, precisarsi che, ove mai fosse risultato effettivamente non indicato e non impiegato l’assistente di parte, ovvero nell’ipotesi che la gara si fosse svolta irregolarmente, per assenza dell’assistente di parte della società Casalnuovo, il reclamo, sul punto, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, essendo esso di competenza del Giudice Sportivo e non di questa Commissione Disciplinare, con la conseguenza che esso avrebbe dovuto essere preceduto da rituale preannuncio (telegrafico, o a mezzo fax). P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società Napoli Centrale.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it