COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 71 del 22 febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL OLIVETO CITRA – GARA REAL OLIVETO CITRA / BUCCINO VOLCEI DEL 7.01.2007 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 71 del 22 febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL OLIVETO CITRA – GARA REAL OLIVETO CITRA / BUCCINO VOLCEI DEL 7.01.2007 – 2^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Infatti, dal reclamo proposto non sono emersi elementi nuovi, tali da confutare i fatti, che erano stati descritti dall’arbitro in maniera precisa e puntuale, senza alcun elemento di contraddittorietà, o di carente chiarezza, nel proprio referto, che è da ritenersi fonte privilegiata di prova. Nel merito, questa C.D. ritiene eque le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo ai tesserati ed a carico della società. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo ella società; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società Real Oliveto Citra.
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