COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 71 del 22 febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ATLETIK TORCHIARA – GARA VIRTUS S.CECILIA / ATLETIK TORCHIARA DEL 23.12.2006 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 71 del 22 febbraio 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO ATLETIK TORCHIARA – GARA VIRTUS S.CECILIA / ATLETIK TORCHIARA DEL 23.12.2006 – 2^ CAT.
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è fondato. Invero, al reclamo della società risulta allegato il telegramma di preannuncio, spedito al Giudice Sportivo, dalla società medesima, in data 27.12.2006, primo giorno feriale dopo i giorni festivi di dicembre 2006: 24 (domenica), 25 e 26, nel rispetto, dunque, della prescrizione di cui all’art. 34, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M.
DELIBERA
in accoglimento del reclamo della società Atletik Torchiara, di rimettere gli atti al Giudice Sportivo per un nuovo esame nel merito; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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