COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 01 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S.MARIA LA CARITA’ – GAREA POMPEI / S.MARIA CARITA’ DEL 20.01.2007 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 73 del 01 marzo 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO S.MARIA LA CARITA’ – GAREA POMPEI / S.MARIA CARITA’ DEL 20.01.2007 – 2^ CAT.
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è fondato. Il calciatore Nasto Giovanni della società Pompei non poteva partecipare alla gara in oggetto, in quanto squalificato per una gara effettiva per recidività in ammonizioni, come dal C.U. n. 59 del 18.01.2007. tale squalifica, non conseguendo automaticamente ad espulsione dal campo, doveva essere scontata dopo la pubblicazione della sanzione sul C.U. conseguentemente il calciatore Nasto Giovanni non poteva partecipare alla gara in oggetto. P.Q.M.
DELIBERA
in accoglimento del reclamo della società S. Maria La Carità, di infliggere a carico della società Pompei, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 5, lettera a), C.G.S., la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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