COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 01 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL RECALE – GARA N.C. RIARDO / REAL RECALE DEL 10.12.2006 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 01 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL RECALE – GARA N.C. RIARDO / REAL RECALE DEL 10.12.2006 – 2^ CAT. La C.D., letto il reclamo proposto dalla società Real Recale, esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, acquisita l’attestazione dell’Ufficio Tesseramento, rileva che il reclamo è fondato. Invero, il calciatore Palmieri Ivano, nato il 18.07.1981, non risulta tesserato. Di conseguenza, lo stesso ha partecipato alla gara in esame in posizione irregolare. Viceversa, i calciatori Montalto Maurizio, Caiazza Giuseppe, Natale Mario, Formicola Pietro e De Donato Franco risultano regolarmente tesserati, a favore della società N.C. Riardo, da data antecedente il giorno di disputa della gara. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo della società Real Recale, di infliggere, a carico della società N.C. Riardo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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