COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 01 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL FALCIANO – GARA REAL FALCIANO / JUVE MONDRAGONE DEL 23.12.06 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 01 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL FALCIANO – GARA REAL FALCIANO / JUVE MONDRAGONE DEL 23.12.06 – 2^ CAT. La C.D., letto il reclamo proposto dalla società Real Falciano, esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, acquisita l’attestazione dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, rileva che il reclamo è infondato. Invero, i calciatori di seguito indicati risultano tutti regolarmente tesserati, a favore della società Juve Mondragone, da data antecedente il giorno di disputa della gara, di cui al reclamo: Del Vecchio Vincenzo, nato il 22.09.1973, dal 16.11.2006; De Martino Francesco, nato il 16.01.1967, dal 27.10.2006; Miraglia Vincenzo, nato il 7.05.1987, dal 16.12.2006; Bosco Francesco, nato il 16.02.1957, dal 14.10.2006; Ventrone Giuseppe, nato il 30.01.1985, dall’8.11.2002; Ummarino Antonio, nato il 18.03.1984, dal 24.11.2006 e Giardiello Salvatore, nato il 13.03.1974, dal 27.10.2003. Di conseguenza, i calciatori innanzi nominati hanno partecipato alla gara, di cui al reclamo, in posizione regolare. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società Real Falciano.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it