COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 01 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL CONTRADA – GARA REAL CONTRADA / VIGOR S.PAOLO DEL 17.12.2006 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 01 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL CONTRADA – GARA REAL CONTRADA / VIGOR S.PAOLO DEL 17.12.2006 – 1^ CAT. La C.D., letto il reclamo proposto dalla società Real Contrada, esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, acquisita l’attestazione dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, rileva che il reclamo è infondato. Invero, i calciatori di seguito indicati risultano tutti regolarmente tesserati, a favore della società Vigor San Paolo, da data antecedente il giorno di disputa della gara, di cui al reclamo: Piccolo Antonio, nato il 21.5.1984, dal 27.10.2006; Mazzocca Giuseppe, nato il 16.08.1986, dal 23.09.2006; Miatto Cuono, nato il 19.09.1984, dal 20.09.2006; Piatti Emilio, nato il 22.05.1985, dal 23.09.2006; Capasso Francesco, nato il 12.06.1985, dal 27.10.2006; Pinchera Biagio, nato il 6.11.1985, dal 17.11.2006 e Lombardi Francesco, nato il 28.02.1988, dal 6.10.2006. Di conseguenza, i calciatori innanzi nominati hanno partecipato alla gara, di cui al reclamo, in posizione regolare. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società Real Contrada.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it