COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 01 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CITTÀ DI MONTELLA – GARA MAS AVELLINO / CITTÀ DI MONTELLA DEL 13.11.2006 – ATT. MISTA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 01 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CITTÀ DI MONTELLA – GARA MAS AVELLINO / CITTÀ DI MONTELLA DEL 13.11.2006 – ATT. MISTA La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è fondato. Invero, dalla documentazione acquisita, è risultato, che alla gara in oggetto ha partecipato, a favore della società Mas Avellino, il calciatore Picariello Benito, che non aveva titolo, dovendo scontare una giornata di squalifica per cumulo di ammonizioni, come dal C.U. n. 38 del 9.11.2006. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo della società Città di Montella, di infliggere, a carico della società Mas Avellino, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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