COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 01 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO LIBERTAS STABIA – GARA LIBERTAS STABIA / CITTA’ DI TORRE DEL GRECO DELL’11.12.2006 – ATT. MISTA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 73 del 01 marzo 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO LIBERTAS STABIA – GARA LIBERTAS STABIA / CITTA’ DI TORRE DEL GRECO DELL’11.12.2006 – ATT. MISTA
La C.D., letto il reclamo proposto dalla società Libertas Stabia, esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, acquisita l’attestazione dell’Ufficio Tesseramento, rileva che il reclamo è fondato. Invero, il calciatore Palomba Giuseppe, nato il 30.04.1988, risulta tesserato per la società Libertas Stabia dal 19.11.2004 e svincolato dalla stessa in data 14.12.2006, come dal C.U. n. 6 del 19.01.2007, pag. 1434. Di conseguenza, il calciatore Palomba Giuseppe ha partecipato alla gara in esame in posizione irregolare. Deve evidenziarsi la particolare improntitudine del calciatore in questione, che ha partecipato alla gara, con non discutibile consapevolezza, proprio contro la propria società di appartenenza, nel periodo in cui non era stato neppure ancora svincolato da essa. Per tale condotta, assolutamente riprovevole, si appalesano congrue sanzioni la squalifica fino al 30.03.2007 a carico del calciatore Palomba Giuseppe e l’ammenda di euro 250,00 a carico della società Città di Torre del Greco. P.Q.M.
DELIBERA
in accoglimento del reclamo della società Libertas Stabia, di infliggere, a carico della società Città di Torre del Greco, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; infligge la squalifica fino al 30.03.2007 a carico del calciatore Palomba Giuseppe e l’ammenda di euro 250,00 a carico della società Città di Torre del Greco; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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