COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 01 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CAPYS – GARA CAIANELLO / CAPYS DEL 5.11.2006 – ATT. MISTA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 01 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CAPYS – GARA CAIANELLO / CAPYS DEL 5.11.2006 – ATT. MISTA La C.D., letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Capys per la gara in epigrafe, rileva che esso è fondato. Va premesso che la società Caianello rientra tra le venti che, come espressamente prescritto dal C.U. n. 25 del 26.09.2006, alle pagg. 382/383 (in coerenza con una disposizione vigente da lungo periodo, ininterrottamente), sono gravate dall’obbligo di preventiva autorizzazione, in ordine ai calciatori infrasedicenni, essendo essa società “pura” di Terza Categoria Under 18, ovvero società la cui prima squadra partecipa al Campionato Regionale Juniores (o di Attività Mista), con la conseguenza che la sua partecipazione al nominato Campionato sia attività agonistica, senza la qualifica esonerante di attività giovanile. Deve precisarsi che l’autorizzazione, come da giurisprudenza costante ed ormai consolidata, deve intendersi formalmente concessa soltanto all’atto della relativa, espressa pubblicazione sul Comunicato Ufficiale, con la conseguenza che il calciatore autorizzato sia legittimato a partecipare a gara dal giorno successivo a quello di pubblicazione del medesimo C.U. Viceversa, come da comunicazione dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, il calciatore Santagata Nicola, nato il 26.02.1991 (dunque, infrasedicenne, alla data di disputa della gara di cui al reclamo), della società Caianello, tesserato a suo favore con decorrenza dal 30.09.2006, non risulta essere stato autorizzato dal C.R. Campania, sulla base dell’art. 34, comma 3, N.O.I.F. Ad abundantiam, deve puntualizzarsi che la richiesta di autorizzazione ex art. 34, comma 3, N.O.I.F., è stata formalizzata dalla società Caianello, per il calciatore in parola, priva della “relazione di un medico sociale o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del calciatore alla partecipazione a tale attività”, prescritta alla lettera b) della richiamata norma. Pertanto, il predetto calciatore è stato utilizzato dalla società Caianello, nella gara in epigrafe, in posizione irregolare. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo della società Capys, di infliggere alla società Caianello, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 5, lettera c), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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