COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 01 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SAN TOMMASO – GARA BORGO PIETRA / S.TOMMASO DEL 4.11.2006 – 3^ CAT. – C.P. AVELLINO

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 01 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SAN TOMMASO – GARA BORGO PIETRA / S.TOMMASO DEL 4.11.2006 – 3^ CAT. – C.P. AVELLINO La C.D., letto il reclamo ritualmente proposto dalla società San Tommaso per la gara in epigrafe, avente per oggetto la posizione irregolare del calciatore D’Argenzio Marco, visti gli atti ufficiali, rileva che il reclamo è fondato. Invero, il predetto calciatore, come dal C.U. n. 102 del 25 maggio 2006, pag. 2612, nella gara del 21.05.2006, ultima del Campionato Regionale di Seconda Categoria 2005/2006, veniva sanzionato, dal Giudice Sportivo, con la squalifica per sette giornate di gara, quale calciatore espulso dal campo. Poiché il suddetto ha partecipato alla gara, di cui al reclamo (valevole per la prima giornata di gara del Campionato dell’anno sportivo successivo, ovvero quello in corso di svolgimento), non avendone titolo, in quanto ancora gravato integralmente dalla sanzione, la società Borgo Pietra deve essere sottoposta alle sanzioni previste dall’art. 12, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva .P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo della società San Tommaso, di infliggere alla società Borgo Pietra, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 5, lettera c), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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