COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 01 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL PAGANI S.P. – GARA REAL PAGANI S.P. / LAURENTINA DEL 10.12.2006 – 3^ CAT. – C.P. BENEVENTO
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 73 del 01 marzo 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO REAL PAGANI S.P. – GARA REAL PAGANI S.P. / LAURENTINA DEL 10.12.2006 – 3^ CAT. – C.P. BENEVENTO
La C.D., letto il reclamo proposto dalla società Real Pagani, esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, acquisita l’attestazione dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, rileva che il reclamo è infondato. Invero, i calciatori Ceniccola Silvio, nato il 7.08.1978, e Simonetti Alfonso, nato il 7.09.1971, risultano regolarmente tesserati per la società Laurentina, rispettivamente dal 28.10.2006 e dal 4.11.2006, ovvero da data antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara, di cui al reclamo. Di conseguenza, essi hanno partecipato, alla gara in esame, in posizione regolare. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società Real Pagani S.P.
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