COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 01 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL SANGIOVANNESE – GARA CASAMARCIANO / REAL SANGIOVANNESE DEL 17.12.2006 – 3^ CAT. – C.P. NAPOLI

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 01 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL SANGIOVANNESE – GARA CASAMARCIANO / REAL SANGIOVANNESE DEL 17.12.2006 – 3^ CAT. – C.P. NAPOLI La C.D., letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Real Sangiovannese per la gara in epigrafe, rileva che esso è fondato, come da comunicazione dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania. Invero, mentre i calciatori Serafino Sebastiano, nato il 20.10.1990, e Barone Carlo, nato il 29.06.1989, risultano regolarmente tesserati per la società Casamarciano, rispettivamente dal 28.09.2006 e dal 3.11.2005 (ovvero da data antecedente il giorno di disputa della gara, di cui al reclamo in esame), viceversa, il calciatore Esposito Antonio, nato il 1.09.1991, sempre della società Casamarciano, tesserato dal 30.09.2006, infrasedicenne alla data di disputa della gara in esame, non risulta essere stato preventivamente autorizzato dal C.R. Campania, sulla base dell’art. 34, comma 3, N.O.I.F. Invero, il calciatore, essendo infrasedicenne alla data di svolgimento della gara medesima, per poter legittimamente partecipare a gare ufficiali, a favore di una società di Terza Categoria (che è attività agonistica, senza la qualifica esonerante di attività giovanile), necessitava di preventiva autorizzazione del C.R. Campania, pubblicata sul Comunicato Ufficiale del Comitato medesimo. Dalla già cennata nota dell’Ufficio Tesseramento, viceversa, risulta che a favore del predetto calciatore la più volte citata autorizzazione non era stata concessa. Pertanto, il predetto calciatore è stato utilizzato, dalla società Casamarciano, in posizione irregolare nella gara in epigrafe. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo della società Real Sangiovannese, di infliggere alla società Casamarciano, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 5, lettera c), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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