COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 01 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO LU.PE POMPEI – GARA NOCERA C5 / LU.PE POMPEI DEL 16.12.2006 – CALCIO A CINQUE SERIE C2

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 01 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO LU.PE POMPEI – GARA NOCERA C5 / LU.PE POMPEI DEL 16.12.2006 – CALCIO A CINQUE SERIE C2 La C.D., letto il reclamo proposto dalla società Lu.pe Pompei, esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, acquisita l’attestazione dell’Ufficio Tesseramento, rileva che il reclamo è fondato. Invero, il calciatore Esposito Franco, nato il 21.04.1972, risulta tesserato per altra società dal 20.09.2005. Di conseguenza, lo stesso ha partecipato alla gara in esame in posizione irregolare. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo della società Lu.pe Pompei, di infliggere, a carico della società Nocera C5, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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