COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 75 del 08 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CITTA’ DI MONTELLA – GARA CITTA’ DI MONTELLA / VALLESACCARDESE DEL 10.12.2006 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 75 del 08 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CITTA’ DI MONTELLA – GARA CITTA’ DI MONTELLA / VALLESACCARDESE DEL 10.12.2006 – PROMOZIONE La C.D., letto il reclamo proposto dalla società Città di Montella, esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, acquisita l’attestazione dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, rileva che il reclamo è fondato. Invero, mentre i calciatori di seguito elencati risultano regolarmente tesserati, a favore della società Vallesaccardese, da data antecedente il giorno di disputa della gara, per cui hanno partecipato in posizione regolare alla gara, di cui al reclamo in esame: Amodio Alfredo, nato il 6.07.1987, dal 4.11.2006; Barbato Francesco, nato il 19.06.1987, dal 10.11.2006; Sammartano Alessio, nato il 21.10.1985, dal 1.12.2006; Esposito Emanuele, nato il 9.10.1989, dal 22.09.2006; viceversa, i calciatori di seguito elencati risultano tesserati, a favore della società Vallesaccardese, in data successiva al giorno di disputa della gara in epigrafe, per cui hanno preso parte ad essa in posizione irregolare: Colurcio Angelo, nato il 21.03.1986, dal 29.12.2006; Fiasco Giovanni, nato il 23.06.1983, dal 15.12.2006. Quanto, infine, al calciatore Cocozza Fabio, nato il 4.12.1988, tesserato a favore della società Vallesaccardese dal 15.12.2006 (ovvero, in data successiva al giorno di disputa della gara), egli, anche se indicato nella distinta ufficiale, non è stato utilizzato nella gara, di cui al reclamo. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo della società Città di Montella, di infliggere alla società Vallesaccardese, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 5, lettera c), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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