COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 75 del 08 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO JUNIOR DUCENTA CALCIO – GARA TEVEROLA / JUN. DUCENTA DEL 7.01.2007 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 75 del 08 marzo 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO JUNIOR DUCENTA CALCIO – GARA TEVEROLA / JUN. DUCENTA DEL 7.01.2007 – 2^ CAT.
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. A chiarimento dei fatti è stato convocato l’arbitro, il quale ha reso dichiarazioni confermative ed esplicative di quanto dichiarato nel referto. In particolare, egli ha affermato che il calcio alla schiena è stato inferto dal calciatore Mariniello Pasquale, riconosciuto grazie alla circostanza che al momento del colpo lo stesso arbitro si voltava verso l’aggressore. Pertanto, le decisioni prese in prime cure vanno integralmente confermate. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo, confermando la decisione del Giudice Sportivo; per l’effetto dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società Junior Ducenta Calcio.
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