COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 75 del 08 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO JUNIOR DUCENTA CALCIO – GARA TEVEROLA / JUN. DUCENTA DEL 7.01.2007 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 75 del 08 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO JUNIOR DUCENTA CALCIO – GARA TEVEROLA / JUN. DUCENTA DEL 7.01.2007 – 2^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. A chiarimento dei fatti è stato convocato l’arbitro, il quale ha reso dichiarazioni confermative ed esplicative di quanto dichiarato nel referto. In particolare, egli ha affermato che il calcio alla schiena è stato inferto dal calciatore Mariniello Pasquale, riconosciuto grazie alla circostanza che al momento del colpo lo stesso arbitro si voltava verso l’aggressore. Pertanto, le decisioni prese in prime cure vanno integralmente confermate. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo, confermando la decisione del Giudice Sportivo; per l’effetto dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società Junior Ducenta Calcio.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it