COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 75 del 08 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO FUTANI CLUB – GARA MARINA / FUTANI CLUB DEL 17.02.2007 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 75 del 08 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO FUTANI CLUB – GARA MARINA / FUTANI CLUB DEL 17.02.2007 – 2^ CAT. La C.D., letto il reclamo proposto dalla società Futani Club, esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, acquisita l’attestazione dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, rileva che il reclamo è infondato. Invero, i calciatori di seguito elencati risultano regolarmente tesserati, a favore della società Marina, da data antecedente il giorno di disputa della gara: Milo Domenico, nato il 20.10.1976, dal 22.12.2006; Carlomagno Domenico, nato l’11.12.1982, dal 3.02.2007; Spinazzola Domenico, nato il 31.05.1981, dal 16.12.2006. Di conseguenza, essi hanno partecipato in posizione regolare alla gara, di cui al reclamo in esame. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo; dispone addebitare della tassa, non versata, sul conto della società Futani Club.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it