COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 75 del 08 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO COMIZIANESE – GARA COMIZIANESE / NUOVA OTTAVIANO DEL 19.11.2006 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 75 del 08 marzo 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO COMIZIANESE – GARA COMIZIANESE / NUOVA OTTAVIANO DEL 19.11.2006 – 2^ CAT.
La C.D., visto il preannuncio di reclamo, formalizzato a mezzo telegramma dalla società Comizianese, con la richiesta di copia degli atti ufficiali; rilevato che la predetta, acquisiti gli atti medesimi, non ha dato seguito al preannuncio di reclamo, nei termini di cui all’art. 42, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva; considerato quanto prescritto dall’art. 29, comma 8, C.G.S.
DELIBERA
addebitarsi la tassa, non versata, a carico della società Comizianese.
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