COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 75 del 08 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ROB. S.VINCENZO – GARA ROB. S.VINCENZO / CASAPESENNA DEL 15.01.07 – A. MISTA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 75 del 08 marzo 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO ROB. S.VINCENZO – GARA ROB. S.VINCENZO / CASAPESENNA DEL 15.01.07 – A. MISTA
La C.D.. visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Infatti, sentito a chiarimento l’arbitro e ascoltato il Presidente della società reclamante, che ne aveva fatto rituale richiesta, si evince chiaramente che la società Robur S.Vincenzo ha abbandonato il campo alle ore 15.10, cioè prima di attendere il periodo previsto come tempo utile di attesa, né risulta documentato dalla società quanto sostenuto, nel suo reclamo, a fronte della dichiarazione del direttore di gara, che configura fonte privilegiata di prova. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società Robus S.Vincenzo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, a carico della società reclamante.
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