COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 79 del 15 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO HIRPINIA – GARA BISACCESE / HIRPINIA DEL 4.12.2006 – ATT. MISTA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 79 del 15 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO HIRPINIA – GARA BISACCESE / HIRPINIA DEL 4.12.2006 – ATT. MISTA La C.D., letto il reclamo proposto dalla società Hirpinia, esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, acquisita l’attestazione dell’Ufficio Tesseramento, rileva che il reclamo è fondato. Invero, mentre i calciatori di seguito elencati risultano regolarmente tesserati, a favore della società Bisaccese, da data antecedente il giorno di disputa della gara, per cui hanno partecipato in posizione regolare alla gara, di cui al reclamo in esame: Portanova Antonio, nato il 13.04.1991, dal 14.10.2006; Frascione Marco, nato il 14.06.1991, dal 14.10.2006; Cela Angelo, nato l’8.05.1991, dal 14.10.2006; Procaccino Antonio, nato il 2.07.1991, dal 14.10.2006; Sena Adriano, nato il 14.05.1990, dal 14.10.2006; viceversa, i calciatori di seguito elencati risultano tesserati, a favore della società Bisaccese, in data successiva al giorno di disputa della gara in epigrafe, per cui hanno preso parte ad essa in posizione irregolare: Arminio Giovanni, nato l’11.03.1991, dal 5.01.2007; Tanga Michele, nato il 9.10.1991, dal 5.01.2007. Quanto, infine, al calciatore De Gianni Donato, nato il 28.04.1991, risulta svincolato dalla società di appartenenza in data 1.7.2006 e non ritesserato, per cui anch’egli ha disputato la gara, di cui al reclamo in esame, in posizione irregolare. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo della società Hirpinia, di infliggere alla società Bisaccese, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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