COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 79 del 15 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL S.SEVERINO – GARA COMP.BASSO CILENTO / REAL S.SEVERINO DEL 21.01.2007 – 3^ CAT. – C.P. SALERNO
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 79 del 15 marzo 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO REAL S.SEVERINO – GARA COMP.BASSO CILENTO / REAL S.SEVERINO DEL 21.01.2007 – 3^ CAT. – C.P. SALERNO
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto dalla società Real Sanseverino, esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, acquisita l’attestazione dell’Ufficio Tesseramento, rileva che il reclamo è fondato. Invero, i calciatori di seguito indicati risultano in posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, alla data di disputa della gara, di cui al reclamo in esame: Sacchi Marco, nato il 18.08.1987, in quanto svincolato in data 14.12.2006 e non ritesserato; Pepoli Antonio, nato il 13.01.1966, in quanto tesserato a favore di altra società. Di conseguenza, essi hanno partecipato alla gara, di cui al reclamo in esame in posizione irregolare. P.Q.M.
DELIBERA
in accoglimento del reclamo della società Real Sanseverino, di infliggere alla società Comp. Basso Cilento, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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