COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 79 del 15 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PAGLIARONE – GARA CALCIO ACERNO 2000 / PAGLIARONE DEL 28.01.2007 – 3^ CAT. – C.P. SALERNO
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 79 del 15 marzo 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO PAGLIARONE – GARA CALCIO ACERNO 2000 / PAGLIARONE DEL 28.01.2007 – 3^ CAT. – C.P. SALERNO
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto dalla società Pagliarone, esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, acquisita l’attestazione dell’Ufficio Tesseramento, rileva che il reclamo è fondato. Invero, i calciatori di seguito indicati risultano in posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, alla data di disputa della gara, di cui al reclamo in esame: Di Vece Carmine, nato il 14.07.1973, in quanto svincolato in data 13.12.2006 e non ritesserato; Capuano Lorenzo, assistente di parte, in quanto né tesserato come calciatore, né censito quale dirigente della società Calcio Acerno 2000. Di conseguenza, essi hanno partecipato alla gara in posizione irregolare. P.Q.M.
DELIBERA
in accoglimento del reclamo della società Pagliarone, di infliggere alla società Calcio Acerno 2000, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 5, lettere a) e b), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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