COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 79 del 15 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO FUTSAL S.GIUSEPPE C5 – GARA AZZURRA S.ALFONSO / FUTSAL S.GIUSEPPE C5 DEL 21.10.2006 – CALCIO A CINQUE – SERIE C1
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 79 del 15 marzo 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO FUTSAL S.GIUSEPPE C5 – GARA AZZURRA S.ALFONSO / FUTSAL S.GIUSEPPE C5 DEL 21.10.2006 – CALCIO A CINQUE – SERIE C1
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto dalla società Futsal San Giuseppe, esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, sentita la società reclamante, rileva che le sanzioni appaiono coerenti e congrue, in rapporto ai fatti, chiaramente esposti dall’arbitro n. 1, nonché pienamente confermati in sede di audizione presso il Giudice Sportivo. Non può, di conseguenza, trovare accoglimento la prima richiesta della società reclamante, finalizzata alla riduzione della sanzione pecuniaria inflitta in prime cure. Quanto all’altra richiesta della società reclamante, di ripetizione della gara, essa è da giudicare inammissibile, in quanto il reclamo non è stato rimesso, per conoscenza, alla società controparte, come viceversa prescritto, in ordine a fatti e circostanze che possano modificare il risultato della gara (in essi inclusa la richiesta di ripetizione della gara), dall’art. 42, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M.
DELIBERA
di respingere il reclamo della società Futsal S.Giuseppe C5, nella parte relativa alla richiesta di riduzione dell’ammenda; di dichiararlo inammissibile, per quel che concerne la richiesta di ripetizione della gara; dispone l’addebito della tassa reclamo, non versata, a carico della società reclamante.
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