COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 79 del 15 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO AVELLA – GARA AVELLA / UNDER VILLA DEL 15.10.2006 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 79 del 15 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO AVELLA – GARA AVELLA / UNDER VILLA DEL 15.10.2006 – 2^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto dalla società Avella, esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, rileva che il reclamo è fondato. Invero, la società reclamante assume che il calciatore Cefalo Michele, nato il 24.08.1984 (regolarmente tesserato a favore della società Under Villa), ha partecipato alla gara, di cui al reclamo in esame, in posizione irregolare agli effetti disciplinari, in quanto squalificato per una giornata di gara (non scontata, alla data di disputa della gara di cui al reclamo in esame, che rientra nella prima giornata di gare del Campionato successivo) per cumulo di ammonizioni, come dal C.U. n. 41 del 16.06.2006, pag. 463, del Comitato Provinciale di Avellino, in relazione alla gara (ultima ufficiale del Campionato 2005/2006 della società che l’ha utilizzato nella gara in esame) Under Villa – Atletico Banzano dell’11.06.2006, valevole per il 1° Torneo Coppa Irpinia, organizzato dal medesimo Comitato Provinciale di Avellino, quale fase finale del Campionato Provinciale di Terza Categoria 2005/2006. La materia del contendere verte, nella circostanza, sulla valutazione della squalifica in argomento: ovvero, se essa debba essere considerata da scontare in gara ufficiale, o in successiva gara del Torneo in parola. Sul punto, come da consolidata giurisprudenza, confortata anche dalle puntualizzazioni, di cui al Regolamento del Torneo finale del Campionato di Terza Categoria di altri Comitati Provinciali, appare di tutta evidenza che la giusta interpretazione sia che la squalifica, in quanto relativa a gara dell’attività ufficiale (punto sul quale non può sussistere alcun dubbio, trattandosi di gara organizzata in via ufficiale dal Comitato Provinciale di Avellino, con regolare pubblicazione sul suo Comunicato Ufficiale), dovesse essere scontata nella prima gara utile di attività parimenti ufficiale (nel caso di specie, nella prima gara del Campionato successivo della società di appartenenza, essendosi esaurita, per la società Under Villa, l’attività ufficiale dell’anno sportivo 2005/2006). Non appare possibile accedere ad altra, diversa interpretazione: ad esempio, che la squalifica dovesse essere scontata alla stessa stregua delle sanzioni per giornate di gara, relative alle gare di Coppa Italia Dilettanti e delle Coppe Regioni (le quali ultime, peraltro, non vengono organizzate nell’ambito del C.R. Campania), come dall’art. 14, comma 10.1, del Codice di Giustizia Sportiva. Le due fattispecie, invero, sono assolutamente distinte, sia per la diversità delle categorie di riferimento (la Coppa Italia Dilettanti è riservata esclusivamente alle società dei Campionati Regionali di Eccellenza e Promozione; i Tornei provinciali di fine anno sportivo sono riservati esclusivamente alle società di Terza Categoria), sia perché, per l’appunto, la vicenda, di cui al reclamo in esame, si riferisce a gare successive al termine del Campionato annuale e non a gare infrasettimanali, che si interpongono tra una giornata e l’altra dei Campionati di appartenenza delle società che vi partecipano. È da precisare, in ordine alla ratio della norma ed alla sua applicazione conseguenziale, che la motivazione, in ragione della quale fu stabilita la distinzione tra le sanzioni relative alle gare di Campionato e quelle relative alle gare di Coppa Italia Dilettanti atteneva, in primo luogo, allo scopo di evitare le pesanti situazioni di confusione, che erano state determinate, in precedenza, dalla “infrasettimanalità” delle gare della Coppa Italia Dilettanti, con i rilevanti riflessi in ordine alle modalità, con le quali venivano scontate le squalifiche dei calciatori per giornate di gare. Va ulteriormente puntualizzato che, in ogni caso, il richiamato comma 10.1 dell’art. 14 C.G.S. ha una formulazione inconfutabile e non idonea a generare confusione: essa si riferisce, in via specifica, alla distinzione relativa alle gare di Coppa Italia Dilettanti e delle Coppe Regioni. Orbene, la gara in esame non rientra in alcuna delle due tipologie, per cui non è consentito equiparare – neppure mediante un procedimento analogico, che sarebbe incompatibile ed inammissibile – le gare dei Tornei provinciali di fine Campionato con quelle, ad esempio, di Coppa Italia Dilettanti. Deve, dunque, concludersi che la squalifica in argomento, in quanto relativa ad attività ufficiale, dovesse essere scontata nella prima gara utile dell’attività ufficiale della società di appartenenza e che debba considerarsi irregolare la posizione, agli effetti disciplinari, del calciatore Cefalo Michele, nella gara di cui al reclamo in esame. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo della società Avella, di infliggere alla società Under Villa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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