COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 79 del 15 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO BUCCINO VOLCEI – GARA AULETTESE / BUCCINO VOLCEI DEL 21.01.2007 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 79 del 15 marzo 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO BUCCINO VOLCEI – GARA AULETTESE / BUCCINO VOLCEI DEL 21.01.2007 – 2^ CAT.
La C.D., letto il reclamo proposto dalla società Buccino Volcei, esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, acquisita l’attestazione dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, rileva che il reclamo è infondato. Invero, i calciatori di seguito indicati risultano regolarmente tesserati, a favore della società Aulettese, da data antecedente il giorno di disputa della gara (esattamente, tutti dal 22.12.2006): Boninfante Danilo, nato il 21.04.1990; Boninfante Francesco, nato il 21.04.1990; Berrone Fabio, nato il 20.09.1990; quanto al calciatore Cavallo Pietro Carmine, nato il 16.07,1990, egli risulta regolarmente tesserato, a favore della società Aulettese, dal 5.11.2005, ovvero da data precedente il giorno di disputa della gara. In ordine all’altra doglianza della società reclamante, relativa alla partecipazione alla gara, di cui al reclamo in esame, da parte dei nominati calciatori, in supposta posizione irregolare, in ragione della circostanza che essi, nel giorno solare precedente quello di disputa della gara in argomento, avevano preso parte ad una gara del Campionato Provinciale della Categoria “Allievi” del Settore Giovanile e Scolastico, deve sottolinearsi che, sul punto, il dettato dell’art. 12, comma 6, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, è assolutamente inequivocabile: “Non comportano la punizione sportiva della perdita della gara… le infrazioni ai divieti di prendere parte a più di una gara ufficiale nella stessa giornata”. Deve, peraltro, ulteriormente puntualizzarsi che, nel caso in esame, i calciatori hanno preso parte, alle due gare innanzi richiamate, in due giorni solari diversi e non nello stesso giorno solare. Quanto, infine, alla supposta posizione irregolare, agli effetti disciplinari, del calciatore , espulso nel corso della citata gara del Campionato Allievi del giorno precedente quello di disputa della gara in esame, l’art. 17, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva prescrive che “il calciatore colpito da squalifica… deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento”. Ovviamente, la norma include anche l’eventualità della squalifica, cosiddetta “automatica” (automatismo della sanzione), a seguito di espulsione dal campo. Di conseguenza, tutte le posizioni dei calciatori, di cui al reclamo della società Buccino Volcei, sono da considerare regolari, sia agli effetti del tesseramento, sia sotto il profilo disciplinare. P.Q.M.
DELIBERA
di respingere il reclamo della società Buccino Volcei; dispone l’addebito della tassa reclamo, non versata.
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