COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 79 del 15 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO INTERCAMPANIA – GARA INTERCAMPANIA / COSMOS DEL 27.01.2007 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 79 del 15 marzo 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO INTERCAMPANIA – GARA INTERCAMPANIA / COSMOS DEL 27.01.2007 – 2^ CAT.
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo della società Intercampania, rileva che esso è infondato. La società reclamante asserisce che il calciatore Citro Matteo, nato il 13.01.1956, tesserato, nella qualità, a favore della società Cosmos, risulta tesserato anche in qualità di allenatore per la società AZ Piperno, del Comitato Regionale Basilicata della L.N.D., per cui egli avrebbe partecipato alla gara in epigrafe in posizione irregolare, in ragione del doppio tesseramento (quale tecnico e quale calciatore). Dagli accertamenti esperiti è risultato che il Citro Matteo si è tesserato, in qualità di allenatore per la società Picerno, in data 21.11.2006, mentre, a favore della società Cosmos, il tesseramento era avvenuto già in data 20.09.2006, come da attestazione rilasciata dall’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania. Ne consegue che il tesseramento, come allenatore, a favore della società Piperno, era avvenuto in data successiva a quella del precedente tesseramento, come calciatore, a favore della società Cosmos. La posizione del Citro Matteo come calciatore, alla data della gara in epigrafe, deve dunque considerarsi regolare. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società Intercampania.
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