COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 82 del 22 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PIANURA – GARA INTERNAPOLI / PIANURA DEL 18.02.2007 – ECCELLENZA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 82 del 22 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PIANURA – GARA INTERNAPOLI / PIANURA DEL 18.02.2007 – ECCELLENZA La C.D., visti gli atti ufficiali, rileva, in via preliminare, che in ordine al reclamo in esame è stata già adottata, da questa medesima Commissione, una delibera a stralcio, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 1° marzo 2007 del C.R. Campania, relativa alla richiesta di riduzione della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo a carico del calciatore Sardo Paolo. esso è infondato. Con la richiamata delibera, questa C.D. aveva disposto, altresì, il rinvio alla riunione odierna, del 12 marzo 2007, delle decisioni “di cui agli altri aspetti del reclamo della società Pianura”. Sentita la società ricorrente, che ne aveva fatto regolare richiesta, questa C.D. rileva: la società Pianura ha imperniato la parte sostanziale del ricorso, all’atto in esame, sulla circostanza dell’omessa espulsione (per doppia ammonizione nel corso della gara, a quanto asserito dalla ricorrente) del calciatore della società Internapoli, Vitale Gennaro, n. 8 della distinta ufficiale. “La circostanza”, viene precisato dalla reclamante società Pianura, “comporta l’insanabile compromissione della regolarità della partita, inficiata nel suo svolgimento da evidente errore tecnico”, per cui la più volte nominata ricorrente “chiede la ripetizione della gara”, nonché la “trasmissione degli atti all’Ufficio Indagini della F.I.G.C.”. Le due richieste (di ripetizione della gara e di trasmissione degli atti all’Ufficio Indagini della F.I.G.C.) non possono trovare accoglimento. Quanto alla prima, propedeutica rispetto all’altra, va sottolineato, invero, che il reclamo per irregolare svolgimento della gara, come dall’art. 42, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, deve essere prodotto al Giudice Sportivo, entro il termine del settimo giorno successivo a quello di disputa della gara di riferimento, preceduto da preannuncio rituale, a mezzo comunicazione telegrafica, ovvero a mezzo fax, comunque da formalizzare entro le ore ventiquattro (ovvero, entro la mezzanotte) del giorno successivo a quello di disputa della gara di riferimento. Come da costante giurisprudenza, anche l’eventuale trasmissione, per competenza, degli atti dalla Commissione Disciplinare al Giudice Sportivo richiede, quali presupposti ineludibili, sia il preannuncio di reclamo, sia la sua spedizione, all’Organo di Giustizia Sportiva, da eseguire nei rispettivi termini temporali innanzi indicati. Al riguardo, deve precisarsi che, in ordine alla gara in esame, nessun preannuncio di reclamo è stato formalizzato dalla società Pianura. La richiamata omissione consente di superare anche l’eventuale diatriba, in riferimento alla natura del reclamo in argomento (che, pur spedito entro il termine di cui all’art. 42, comma 1, C.G.S., era tuttavia relativo, come già evidenziato, anche ad una richiesta di riduzione di squalifica e, dunque, valutabile quale ricorso di seconda istanza e non di primo grado, come invece prescritto dalla norma sopra richiamata). Sul punto, soccorre il combinato disposto tra le norme del Codice di Giustizia Sportiva, di cui all’art. 29, commi 5, 6, 8 e 9; di cui all’art. 42, comma 1; di cui all’art. 34. Tanto premesso, non può che concludersi per l’inammissibilità del reclamo in argomento, per la parte relativa alla richiesta di ripetizione della gara, in ragione dell’omissione innanzi specificata (mancata formalizzazione del preannuncio di reclamo). La declaratoria di inammissibilità comporta che non debba procedersi a valutazione in ordine alla trasmissione degli atti all’Ufficio Indagini, che era stata richiesta, dalla società reclamante, “in via istruttoria… allo scopo di accertare… la difformità dei referti di gara rispetto alla realtà storica registrata sul campo di gioco”. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo, in ordine alla richiesta di ripetizione della gara; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata, in ragione del deliberato parziale accoglimento, come dal C.U. n. 73 del C.R. Campania, del 1° marzo 2007, pag. 1879.
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