COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 82 del 22 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO VALLE 2005 – GARA ANSPI FISCIANO / VALLE 2005 DEL 17.02.07 – 3^ CAT. – C.P. SA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 82 del 22 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO VALLE 2005 – GARA ANSPI FISCIANO / VALLE 2005 DEL 17.02.07 – 3^ CAT. – C.P. SA La C.D., visti gli atti ufficiali, rileva che esso è fondato. Invero, dal referto arbitrale non si evince che le ingiurie, da parte del calciatore Falco Luigi, siano particolarmente gravi ed offensive. Pertanto, la squalifica può essere ridotta a quattro giornate. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo, di ridurre a quattro giornate la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo a carico del calciatore Falco Luigi; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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