COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 82 del 22 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CLUB CAPODRISE C5 – GARA CLUB CAPODRISE / REAL CALVI DEL 6.01.2007 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 82 del 22 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CLUB CAPODRISE C5 – GARA CLUB CAPODRISE / REAL CALVI DEL 6.01.2007 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2 La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentita la società reclamante, che ne aveva fatto rituale richiesta, rileva che il reclamo è infondato. Invero, dal referto arbitrale, fonte di prova piena e privilegiata, si evince che il sig. Bernardo Giuseppe è responsabile per il comportamento violento assunto nei confronti dell’arbitro. Pertanto, la decisione del Giudice Sportivo è da ritenersi congrua e proporzionata. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo, confermando la decisione del Giudice Sportivo; per l’effetto, dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società Club Capodrise C5.
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