COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 82 del 22 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO TURRIS OCTAVA C5 – GARA ATLETICO PORTICI / TURRIS OCTAVA DEL 3.3.2007 – CALCIO A CINQUE – SERIE D

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 82 del 22 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO TURRIS OCTAVA C5 – GARA ATLETICO PORTICI / TURRIS OCTAVA DEL 3.3.2007 – CALCIO A CINQUE – SERIE D La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso infondato. La reclamante si duole che la sanzione comminata dal Giudice Sportivo nei confronti del sig. Oliviero Giuseppe sia eccessiva alla luce dell’episodio di cui si è reso protagonista il predetto tesserato. Questa C.D. ritiene, invece, equa e proporzionata la sanzione inflitta in prime cure, in quanto il referto di gara, fonte di prova piena e privilegiata, descrive in maniera chiara e precisa la condotta antisportiva tenuta dal suindicato sig. Oliviero nei confronti di un avversario. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo, confermando la decisione del Giudice Sportivo; per l’effetto dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società Turris Octava C5.
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