COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 82 del 22 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO NOCELLETO – GARA LIONS FBC / NOCELLETO DEL 19.11.2006 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 82 del 22 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO NOCELLETO – GARA LIONS FBC / NOCELLETO DEL 19.11.2006 – 1^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è fondato. Invero, mentre la posizione del calciatore Crisci Domenico Mattia risulta regolare, quella del calciatore Di Lucia Sposito Giuseppe è da considerare irregolare. I suddetti calciatori erano stati espulsi dal campo in occasione della gara del 22.10.2006. Essi, di conseguenza, in ragione del principio dell’automatismo della sanzione, avrebbero dovuto scontare la prima giornata di squalifica nella gara immediatamente successiva a quella, innanzi citata, del 22.10.2006, ovvero in quella del 29.10.2006. Nessuno dei due calciatori in argomento risulta indicato nella distinta ufficiale della società Lions FBC, relativa alla gara del 29.10.2006, per cui essi hanno entrambi scontato la prima giornata di squalifica. Con la pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 38 del 9.11.2006, pag. 709, veniva riportata, in ordine ai “referti pervenuti in ritardo”, la squalifica dei due calciatori suddetti, per due gare ciascuno, in relazione alla gara del 22.10.2006. La seconda giornata di squalifica avrebbe dovuto essere scontata nella gara immediatamente successiva alla data di pubblicazione del predetto Comunicato Ufficiale n. 38, ovvero in occasione della gara del 12.11.2006, ovvero San Pio Mondragone – Lions FBC. Orbene, in occasione di questa gara il Crisci non è stato né utilizzato, né inserito in distinta, con il che ha scontato la sua seconda giornata di squalifica, mentre il Di Lucia Sposito Giuseppe vi ha partecipato, con il n. 2 della distinta ufficiale. La posizione del Di Lucia Sposito Giuseppe, in riferimento alla gara di cui al reclamo in esame, deve considerarsi, di conseguenza, irregolare agli effetti disciplinari, avendo egli partecipato alla gara medesima ancora gravato da una giornata di squalifica. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo della società Nocelleto, di infliggere alla società Lions FBC, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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