COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 82 del 22 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ACOP MONTECORVINO 2002 – ACOP MONTECORVINO / BERTONI BATTIPAGLIA DELL’11.02.2007 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 82 del 22 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ACOP MONTECORVINO 2002 – ACOP MONTECORVINO / BERTONI BATTIPAGLIA DELL’11.02.2007 – 2^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentito, in ragione della particolare gravità e delicatezza del caso, l’Osservatore dell’arbitro, rileva: i fatti descritti nel rapporto arbitrale e nel documento depositato dall’Osservatore dell’arbitro sono di estrema gravità, assolutamente incompatibile con i principi dello sport e della civile convivenza. L’aggressione ai danni del direttore di gara, ad opera dei calciatori della società Acop Montecorvino, Villani Marcello, n. 9 della distinta ufficiale, e Villani Daniele, n. 10, è stata di tale inammissibile violenza, da aver determinato addirittura il ricovero e la degenza in ospedale. Non può essere sottaciuta la particolare efferatezza (calci, colpi alla zona temporale destra con la bandiera sottratta all’assistente di parte, ripetuti colpi da altri calciatori non identificati, calci e sputi, un altro calcio alla coscia destra), con l’aggravante di non aver ricevuto “alcun conforto e sostegno da parte di alcun tesserato della società ACOP Montecorvino 2002”. Le argomentazioni difensive della società ricorrente non possono essere considerate idonee, ai fini di una rivalutazione delle impugnate decisioni del primo giudice. Al riguardo, deve osservarsi che il referto arbitrale (confermato, nella sua gravità, dall’Osservatore dell’arbitro, del quale, peraltro, la società reclamante aveva chiesto di acquisire la testimonianza) configura fonte privilegiata di prova. Di conseguenza, le testimonianze scritte, di due calciatori della società antagonista nella circostanza, allegate dalla società ricorrente al proprio reclamo, non possono di certo ridurre la valutazione della gravità dei fatti, sia in quanto la richiamata dichiarazione dell’Osservatore dell’arbitro (testimone qualificato) è, si ribadisce, confermativa del referto arbitrale, sia perché, sotto il profilo sostanziale (ovvero, dell’aggressione ai danni del direttore di gara), le dichiarazioni dei due tesserati della società Bertoni non smentiscono la ricostruzione dei fatti, di cui al rapporto arbitrale ed al documento depositato dall’Osservatore dell’arbitro, in sede di audizione presso questa C.D.. I fatti accaduti sono connotati da assoluta gravità, tanto da indurre a ritenere che solo per un caso fortuito il direttore di gara non abbia subito conseguenze addirittura più serie. Quanto alla richiesta della reclamante, di riduzione degli effetti sotto il profilo della responsabilità oggettiva, in ragione delle sanzioni inflitte ai tesserati colpevoli dei gravi fatti, questa Commissione Disciplinare ritiene che il Giudice Sportivo abbia commisurato in modo rigoroso e congruo anche le sanzioni a carico della società, in ragione dell’omesso intervento a difesa del direttore di gara e dell’inqualificabile inerzia dei suoi dirigenti e tesserati, al cospetto di una selvaggia aggressione. Infine, per quel che concerne la sanzione a carico del dirigente, sig. Rodolfo Gnocchi, la gravità dei fatti verificatisi, la sua assoluta inerzia e la circostanza che egli sia stato inserito in distinta e sia entrato nel terreno di gioco, nonostante la pesante inibizione in corso, a suo carico, comportano che debba essere giudicata coerente e congrua la decisione del Giudice Sportivo della proposta di preclusione alla permanenza nei ranghi della F.I.G.C. Tanto premesso, questa C.D. valuta che tutte le decisioni del primo giudice non meritino censura alcuna, in esse incluse quelle relative ai due calciatori, diretti protagonisti dell’inqualificabile aggressione ai danni del direttore di gara. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo, confermando tutte le decisioni del Giudice Sportivo; per l’effetto dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società Acop Montecorvino.
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