COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 82 del 22 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO FOGLIANISE – GARA FOGLIANISE / TRESCINE DEL 18.02.2007 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 82 del 22 marzo 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO FOGLIANISE – GARA FOGLIANISE / TRESCINE DEL 18.02.2007 – 2^ CAT.
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Invero, dal reclamo proposto non sono emersi elementi nuovi tali da confutare la gravità dell’atteggiamento assunto dal calciatore Saccomanno Angelo nei confronti del direttore di gara. Pertanto, considerato che il referto arbitrale deve considerarsi fonte privilegiata di prova e che la sanzione appare congrua, in rapporto alla gravità dell’infrazione commessa, questa C.D.
DELIBERA
di rigettare il reclamo, confermando la decisione del Giudice Sportivo; per l’effetto, dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società Foglianise.
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