COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 82 del 22 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL MARCHESA – GARA VIS OPLONTI / REAL MARCHESA DEL 9.12.2006 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 82 del 22 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL MARCHESA – GARA VIS OPLONTI / REAL MARCHESA DEL 9.12.2006 – 2^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è inammissibile, in ragione della mancanza di uno dei presupposti formali, che il Codice di Giustizia Sportiva prescrive quali essenziali, per la validità di un reclamo di parte, finalizzato alla modifica del risultato acquisito sul campo. Invero, mediante l’attività istruttoria, espletata anche con l’audizione della società reclamante, si è avuta conferma che il reclamo medesimo non è stato inviato in copia alla controparte, come previsto dall’art. 29, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. Il reclamo rimesso a questa C.D., invero, è privo della ricevuta della raccomandata postale, comprovante la contestuale spedizione di copia del reclamo alla società controparte. Ad abundantiam, deve precisarsi che, in ogni caso, il direttore di gara (fonte privilegiata di prova) ha espressamente e dettagliatamente confermato, anche a questa Commissione Disciplinare, che la funzione di assistente di parte della società Vis Oplonti era stata regolarmente adempiuta, contrariamente a quanto rappresentato dalla reclamante. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società Real Marchesa.
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