COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 84 del 29 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO AVLES LUSTRA – GARA AVLES LUSTRA / ATLETIK TORCHIARA DEL 12.11.2006 – 2^ C.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 84 del 29 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO AVLES LUSTRA – GARA AVLES LUSTRA / ATLETIK TORCHIARA DEL 12.11.2006 – 2^ C. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. In particolare, si rileva anzitutto, sul piano procedurale, la non utilizzabilità delle riproduzioni fotografiche esibite dalla ricorrente, in quanto, ai sensi dell’art. 31, lettera c), del Codice di Giustizia Sportiva, nei procedimenti in ordine alla regolarità dello svolgimento della gara possono essere utilizzate solo le deduzioni di parte. Di conseguenza, non possono farsi rientrare, in tale ambito, le foto esibite dalla società reclamante (che, peraltro, non appaiono idonee a fornire elementi di ragionevole certezza). Di conseguenza, ai fini della decisione, deve farsi riferimento esclusivo alle risultanze ufficiali, le uniche utilizzabili agli atti del procedimento in esame. Orbene, da esse emerge l’errore tecnico del direttore di gara, che non ha provveduto tempestivamente a disporre la sostituzione dell’assistente di parte dell’arbitro (che era stato espulso dal campo) con altro tesserato della medesima società. La gara, quindi, si è disputata, per un periodo temporale di alcuni minuti (quantificati dall’arbitro in otto), in situazione di indiscutibile irregolarità, in ragione della cennata mancanza di un assistente di parte. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo, confermando la decisione del Giudice Sportivo, che ha disposto la ripetizione della gara; per l’effetto, dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società Avles Lustra.
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