COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 84 del 29 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SAN CASTRESE – GARA CASANOVA / SAN CASTRESE DEL 18.02.2007 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 84 del 29 marzo 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO SAN CASTRESE – GARA CASANOVA / SAN CASTRESE DEL 18.02.2007 – 2^ CAT.
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso, pur articolato e motivato, non può trovare accoglimento. Invero, i gravi episodi, dei quali si sono resi protagoniste le due contrapposte tifoserie durante la gara di cui al reclamo in esame, pur certamente di maggiore rilevanza da parte della società ospitante, hanno trovato una sintesi nell’espressione utilizzata dal direttore di gara (“nel corso dell’intera gara sugli spalti si susseguivano scontri tra le tifoserie”). La ripetitività (desumibile in modo chiaro dalla richiamata descrizione arbitrale) del comportamento, dei sostenitori di entrambe le società in gara, impone una valutazione, anche sotto il profilo sanzionatorio, rigorosa ed obiettiva. Non può, peraltro, essere considerata circostanza attenuante il fatto che sugli spalti fossero presenti i sostenitori di una terza società, il Real Falciano, anch’essa giustamente punita dal Giudice Sportivo. In ordine alla quantificazione dell’ammenda a suo carico, che la società San Castrese ritiene commisurata per eccesso, questa Commissione Disciplinare valuta che il Giudice Sportivo abbia adeguatamente distinto le diverse responsabilità, non a caso irrogando una sanzione più onerosa alla società ospitante (Casanova). P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società San Castrese.
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