COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 84 del 29 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO TEVEROLA 97 – GARA VILLA DI BRIANO / TEVEROLA 97 DEL 18.02.2007 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 84 del 29 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO TEVEROLA 97 – GARA VILLA DI BRIANO / TEVEROLA 97 DEL 18.02.2007 – 2^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è inammissibile. Invero la società ricorrente, per un verso, deduce la sussistenza di irregolarità nell’operato dell’arbitro, quanto alla disposta sospensione definitiva della gara, con conseguente richiesta di omologazione del risultato conseguito sul campo; per altro verso, chiede “di verificare congiuntamente il corretto tesseramento e censimento di tutte le persone che figurano in distinta della società Villa di Briano”, al fine, dell’eventuale irrogazione della sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 a carico della citata società Villa di Briano. Orbene, il ricorso è inammissibile per il primo profilo, in quanto il reclamo per irregolare svolgimento della gara, ai sensi dell’art. 42, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, avrebbe dovuto essere prodotto al Giudice Sportivo, entro il termine del settimo giorno successivo a quella della disputa della gara di riferimento, preceduto da preannuncio, a mezzo fax o telegramma, da formalizzare entro la mezzanotte del giorno seguente, rispetto a quello della gara. Va precisato che è possibile la trasmissione, per competenza, degli atti dalla Commissione Disciplinare al Giudice Sportivo, soltanto però nell’ìpotesi, subordinata per costante giurisprudenza, di assolvimento del suddetto onere di preannuncio, che nel caso di specie, viceversa, non è stato rispettato. Quanto, invece, al secondo profilo di doglianza, sollevato nel reclamo, va rilevato che esso risulta del tutto generico, e perciò parimenti inammissibile, atteso che nessuna specifica ragione di irregolarità è stata dedotta con riferimento a singoli ed individuati tesserati della società Villa di Briano. Per il vero, la reclamante ha inteso, in modo assolutamente vago, determinare una generalizzata verifica delle posizioni di tutti i tesserati della suddetta società avversaria, senza neppure addurre un simulacro di giustificazione di tale richiesta, in violazione della prescrizione, di cui all’art. 29, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. Deve peraltro sottolinearsi, ad abundantiam, che le posizioni, agli effetti del tesseramento, dei calciatori che hanno partecipato alla gara, nonché la posizione, agli effetti del censimento quale dirigente, dell’assistente di parte dell’arbitro, risultano regolari, tutte da data antecedente il giorno di disputa della gara in epigrafe. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società Teverola 97.
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