COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 84 del 29 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CITTA DI MONTELLA – GARA CITTA DI MONTELLA / S.POTITO ULTRA DEL 15.03.2007 – ATT. MISTA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 84 del 29 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CITTA DI MONTELLA – GARA CITTA DI MONTELLA / S.POTITO ULTRA DEL 15.03.2007 – ATT. MISTA La C.D., letto il reclamo proposto dalla società Città di Montella per la gara in epigrafe, avente per oggetto la posizione irregolare dell’assistente di parte e del calciatore Annecchiarico Danilo, visti gli atti ufficiali, rileva che il reclamo è fondato. Invero, il predetto calciatore, come dal Comunicato Ufficiale n. 73 dell’1.03.2007, pag. 1864, relativo alla gara del 25.02.2007 del Campionato Regionale di Attività Mista, veniva sanzionato dal Giudice Sportivo con la squalifica per tre gare, come espulso dal campo. Orbene, quanto al calciatore Annecchiarico Danilo, mentre in ordine alle gare del 4.03.2007 (prima gara ufficiale successiva a quella, di cui all’espulsione dal campo) e del 12.03.2007 risulta che non abbia partecipato e non sia stato inserito nelle distinte ufficiali, egli ha, viceversa, preso parte, alla gara oggetto del reclamo in esame, dopo aver scontato, come innanzi indicato, due delle tre giornate di squalifica. La sua partecipazione alla gara in epigrafe deve, dunque, considerarsi senza titolo, in quanto egli era ancora gravato dalla terza giornata di squalifica. Inoltre, l’assistente di parte della società S. Potito Ultra, sig. Manca Ivo, non risulta né tesserato quale calciatore, né censito quale dirigente, a favore della società medesima. Di conseguenza, in ragione dell’utilizzo, in posizione irregolare, sia del nominato calciatore (agli effetti disciplinari), sia dell’assistente di parte (per insussistenza del presupposto del tesseramento come calciatore e del censimento quale dirigente), la società San Potito Ultra deve essere sottoposta alle sanzioni previste dall’art. 12, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo della società Città di Montella, di infliggere alla società San Potito Ultra, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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