COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 84 del 29 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S.GIORGIO DEL SANNIO – GARA CLUB PONTE 98 / S.GIORGIO DEL SANNIO DELL’11.11.2006 – ATT. MISTA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 84 del 29 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S.GIORGIO DEL SANNIO – GARA CLUB PONTE 98 / S.GIORGIO DEL SANNIO DELL’11.11.2006 – ATT. MISTA La C.D., letto il reclamo proposto dalla società S. Giorgio del Sannio, rileva che esso è fondato. Invero, come da attestazione dell’Ufficio Tesseramento, i calciatori Venditti Massimo, nato il 26.07.1988; Simeone Christian, nato il 27.02.1989; Mortaruolo Ugo, nato il 15.12.1989; Santillo Giuseppe, nato il 29.08.1989; Pisano Carmine, nato il 15.07.1987; Pannone Raffaele, nato il 25.09.1989; Izzo Maurizio, nato il 27.08.1988; Rainone Giuseppe, nato il 2.04.1988; Napolitano Tomas, nato il 30.07.1989; Mottola Vittorio, nato il 14.11.1989; Cocchiaro Salvatore, nato il 31.12.1988, risultano tutti regolarmente tesserati, da data antecedente il giorno di disputa della gara in esame, a favore della società Club Ponte 98. Viceversa, i calciatori Pica Giuseppe, nato il 3.01.1991 e Graziano Francesco, nato il 30.06.1990, risultano tesserati a favore di altre società. Inoltre, per quel che concerne il calciatore Di Cerbo Amedeo, nato l’1.04.1989, risulta depositata, presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, una richiesta di tesseramento a favore della società Club Ponte 98. Essa, tuttavia, è irregolare, in quanto mancante delle firme (che configurano presupposto ineludibile, ai fini della conformità normativa del tesseramento, trattandosi di calciatore infradiciottenne) di entrambi i relativi genitori, senza alcuna indicazione dell’eventuale sussistenza di una motivazione giustificativa. Di conseguenza, in ragione dell’utilizzo, in posizione irregolare, dei nominati calciatori, la società Club Ponte 98 deve essere sottoposta alle sanzioni prescritte dall’art. 12, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo della società San Giorgio del Sannio, di infliggere alla società Club Ponte 98, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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