COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 84 del 29 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO I.CAL.CAVE CALCIO A5 – GARA I.CAL.CAVE / NOCERA C/5 DEL 10.03.2007 – CALCIO A CINQUE SERIE C2

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 84 del 29 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO I.CAL.CAVE CALCIO A5 – GARA I.CAL.CAVE / NOCERA C/5 DEL 10.03.2007 – CALCIO A CINQUE SERIE C2 La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Dagli atti ufficiali di gara, dal reclamo proposto e dalla comunicazione dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, si rileva che i calciatori Verderame Giulio, nato il 18.11.1980, e Diserta Giuseppe, nato il 17.09.1977, sono regolarmente tesserati a favore della società Nocera Calcio a Cinque, a far data rispettivamente dal 31.08.2006 e dal 3.11.2006, entrambe antecedenti, rispetto al giorno di disputa della gara, di cui al reclamo in esame. Gli stessi calciatori avevano, quindi, titolo a partecipare alla gara medesima. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società I.Cal.Cave Calcio; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, a carico della società reclamante.
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